Nelle conclusioni presentate il 23 gennaio 2020 dall’avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Juliane Kokott si legge che “Prima facie, i giudici di pace e i magistrati professionali italiani svolgono un lavoro simile; essi esercitano infatti le funzioni di giudice. Non sono state illustrate differenze sotto il profilo della formazione. La rilevanza e la difficoltà delle cause trattate potrebbero tuttavia essere diverse. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, della Costituzione italiana, i giudici di pace possono svolgere soltanto le funzioni attribuite a giudici singoli e non possono pertanto operare negli organi collegiali. Inoltre, i giudici di pace sono investiti in primo grado di procedimenti di minore importanza, mentre i magistrati professionali sono investiti in gradi superiori di procedimenti di maggiore importanza”. L’avvocato generale ha così concluso “L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro deve essere interpretato nel senso che un giudice di pace italiano, il cui compenso è composto da un importo base minimo, nonché da indennità corrisposte per le cause definite e le udienze, deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro e ha pertanto diritto ad un minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, qualora svolga funzioni giurisdizionali in misura significativa, non possa decidere autonomamente quali cause trattare e sia soggetto agli obblighi disciplinari dei magistrati professionali.
Con riferimento alla durata delle ferie annuali retribuite, siffatto giudice di pace, il quale è stato nominato soltanto per un determinato periodo di tempo, è comparabile ai magistrati professionali italiani. Pertanto, ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, può esigere lo stesso numero di giorni di ferie dei magistrati professionali. Il compenso durante le ferie deve essere calcolato sulla scorta del compenso normalmente versatole durante lo svolgimento delle sue funzioni di giudice”.