Nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l’esigenza che l’attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
di Fabio Fiorucci
- Fonte: https://www.eclegal.it/sulla-inammissibilita-del-mero-rinvio-alla-ctp-nellatto-citazione/