Le sentenze di divorzio e le successive modifiche, passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, solo in presenza di sopravvenuti fatti nuovi.
La stabile convivenza dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile non è idonea a provocare una modifica delle condizioni di divorzio, se già nota e dedotta nel giudizio di divorzio concluso.
di Giuseppina Vassallo
- Fonte: https://www.eclegal.it/non-revocabile-lassegno-divorzile-nuova-convivenza-della-ex-gia-nota-al-momento-della-sentenza-divorzio/