Anche nelle società a responsabilità limitata è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori, poiché la regola posta dall’art. 2475 bis c. 1 c.c. assume rilevanza unicamente nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina; spetta però alla società (e non ai soci) valutare la ricorrenza dei presupposti ex art. 2475 bis c. 2 c.c. ai fini dell’opposizione ai terzi delle limitazioni del potere amministrativo.
Di Francesca Scanavino
- Fonte: https://www.eclegal.it/le-limitazioni-al-potere-rappresentativo-degli-amministratori-possono-opposte-ai-terzi-unicamente-dalla-societa-non-dai-soci/